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Comunicato del 18 ottobre 2021:Validità del Green Pass e sua verifica

 

 

 

Da venerdì 15 ottobre per accedere a tutte del sedi del CNR è necessario essere in possesso del Green Pass valido. L’obbligo del Green Pass non si applica solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Da venerdì sono quindi iniziate le verifiche, su base sistematica o a campione, di chiunque voglia accedere alle sedi del CNR, così come indicato nella Nota del Direttore Generale del 13 ottobre.

Dobbiamo sfortunatamente registrare il fatto che in alcune sedi del CNR è stato stabilito che i controlli sulla validità del Green Pass siano effettuati sia materialmente sul personale che entrerà in sede, sia online (ad esempio attraverso lettura del codice a monitor) per chi sarà in lavoro agile a casa.

La decisione di controllare la validità del Green Pass anche a chi è in lavoro agile viola palesemente quanto stabilito dal Garante della Privacy che, nell’esprimere il suo parere sullo schema di decreto “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”, ha specificato che “i soggetti tenuti ai controlli nell’ambito del contesto lavorativo pubblico e privato possano utilizzare la predetta funzionalità per la sola finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità […] esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile”.

Quanto affermato dal Garante per la Privacy trova giustificazione nelle norme che pongono l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre (il D.L. n. 17/2021), le quali fanno riferimento all’ ”accesso ai luoghi di lavoro”, con ciò evidentemente intendendo il luogo “fisico” di aggregazione del personale. Peraltro, è la legge stessa a precisare le ragioni dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, ovvero quelle di “prevenire la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2”, ed è evidente che non sussistano ragioni per una simile misura di controllo se il dipendente rimane all’esterno della sede di lavoro.

Si deve quindi ritenere assolutamente vietato chiedere il Green Pass a chi lavora in modalità agile al fine di verificarne la validità.

Segnaliamo infine che, come riportato in una specifica FAQ sui DPCM riguardanti il Green Pass, alla domanda se “Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?”, la risposta è inequivocabile: “No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.

Di conseguenza, per il personale al quale scade la validità del green pass durante la giornata lavorativa sono illegittimi l’allontanamento, l’eventuale sanzione, ed il mancato riconoscimento della presenza al lavoro. È quindi fortemente auspicabile che, nelle sedi che lo permettano, la verifica del Green Pass avvenga al momento dell’ingresso del personale.

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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